Vai al contenuto principale

Whistleblowing

1. Segnalazioni “whistleblowing”

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

La suddetta legge ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 6 del d.lgs. 231/2001, introducendo nel nostro ordinamento una puntuale tutela per tutti i dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni lavorative.

La disciplina di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché delle disposizioni normative nazionali (in seguito “Decreto whistleblowing”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023 - ha introdotto modifiche alla normativa previgente.

2. Modalità e canali di trasmissione delle segnalazioni

Aggreko si impegna a mantenere un ambiente di lavoro che promuove la sicurezza, il rispetto reciproco, un comportamento etico e una buona governance aziendale. Il nostro Codice di Condotta definisce i valori e i comportamenti che auspichiamo vengano adottati da tutto il Team Aggreko. Se noti qualcosa che non soddisfa i nostri elevati standard, ti invitiamo, ove possibile, a parlarne al tuo superiore. Siamo consapevoli del fatto che ciò potrebbe provocarti disagio, quindi, se è così o se ritieni che le preoccupazioni da te sollevate non siano state prese in considerazione, puoi illustrare le tue perplessità ad una delle seguenti figure:

  • Il tuo HR Manager regionale
  • Il tuo responsabile regionale dell'Ufficio Legale
  • Il Direttore Legale del Gruppo
  • The Group People Director
  • Il Responsabile della Compliance
  • Il Presidente del Comitato Etica e Responsabilità Aziendale.

In alternativa, se presentare le tue perplessità ad una qualsiasi delle persone di cui sopra ti mette a disagio, puoi contattare Speaking Up service, sia telefonicamente che on-line.


I recapiti di Speaking Up service sono

File a Report - Safecall Ltd 0800 7233 2255


Si tratta di un servizio completamente indipendente, gestito esternamente ad Aggreko e tutte le segnalazioni vengono trattate in modo strettamente confidenziale. Non è necessario fornire il proprio nome o i dati di contatto, e potrai parlare con qualcuno nella tua lingua di preferenza.

Tutte le segnalazioni effettuate tramite Speaking Up service, se appropriate, vengono condivise con il Direttore Legale del Gruppo, il Group People Director ed il Responsabile della Compliance, che sovrintendono alle indagini sulle questioni sollevate. Inoltre, tutte le indagini vengono intraprese con sensibilità al fine di garantire la tutela della riservatezza. Naturalmente, Aggreko, adotta una rigorosa politica di non ritorsione, a garanzia del fatto che non ci saranno conseguenze negative nel sollevare reclami o problemi in buona fede. Il Comitato Etica e Responsabilità Aziendale sovrintende all'attuazione della presente Politica sulle Segnalazioni e controlla le segnalazioni ricevute tramite Speaking Up service. Sovrintende inoltre al coinvolgimento della forza lavoro e utilizza vari canali per impegnarsi attivamente con il Team Aggreko per comprendere eventuali aree di interesse emergenti.

3. Violazioni segnalabili:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

E’ possibile inoltre segnalare esternamente ad ANAC a questo sito https://whistleblowing.anticorruzione.it quando:

  • non è prevista nel contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo/conforme
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, o che la stessa segnalazione possa determinare i rischi di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.